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Data Titolo Sezione Autore
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
27/10/2015 La cessione degli immobili sconta sempre la rendita catastale S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche   Data : 16/07/2018
La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche
Secondo Cass. 21.6.2018 n. 16365, è valida la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'istruttoria prefallimentare presso un indirizzo PEC, comunicato dalla società al Registro delle imprese, inattivo, stante l'attestazione di avvenuta consegna (c.d. RAC).
La ricevuta, infatti, costituisce un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto al destinatario (fatta salva la dimostrazione della non imputabilità dell'evento) e grava sulla società stessa l'onere di verificare che il gestore dell'indirizzo abbia concretamente attivato la casella informatica PEC.
Fonte: Cass. 21.6.2018 n. 16365 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2018 - "Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio" – Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego