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04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego

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Titolo: La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche   Data : 16/07/2018
La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche
Secondo Cass. 21.6.2018 n. 16365, è valida la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'istruttoria prefallimentare presso un indirizzo PEC, comunicato dalla società al Registro delle imprese, inattivo, stante l'attestazione di avvenuta consegna (c.d. RAC).
La ricevuta, infatti, costituisce un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto al destinatario (fatta salva la dimostrazione della non imputabilità dell'evento) e grava sulla società stessa l'onere di verificare che il gestore dell'indirizzo abbia concretamente attivato la casella informatica PEC.
Fonte: Cass. 21.6.2018 n. 16365 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2018 - "Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio" – Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego