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25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo   Data : 16/07/2018
Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo
Nella circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica non incidono sul termine di emissione delle fatture, che resta ancorato al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
Poiché la fattura elettronica si intende emessa al momento di trasmissione del documento al destinatario, al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, la fattura dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia, poiché il processo di trasmissione implica un'asincronia tra l'invio della fattura al SdI e il recapito al destinatario, è stato stabilito che la data di emissione coincide con la data riportata sul documento.
Inoltre, con la circ. 13/2018 è stato riconosciuto che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, qualora la fattura sia inviata con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, tale violazione risulta non punibile ex art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in quanto di natura meramente formale.
Sarebbe, comunque, opportuno chiarire il concetto di “minimo ritardo” in termini di tempo preciso senza lasciare possibilità di contestazione a tale definizione ed inoltre il ritardo nell'invio dovrebbe annoverarsi, anche "a regime", come violazione meramente formale e dunque non sanzionabile.
Fonte: Notiziario Eutekne – Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13
Sezione:   Autore : S.M.Perego