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26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego

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Titolo: Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo   Data : 16/07/2018
Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo
Nella circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica non incidono sul termine di emissione delle fatture, che resta ancorato al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
Poiché la fattura elettronica si intende emessa al momento di trasmissione del documento al destinatario, al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, la fattura dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia, poiché il processo di trasmissione implica un'asincronia tra l'invio della fattura al SdI e il recapito al destinatario, è stato stabilito che la data di emissione coincide con la data riportata sul documento.
Inoltre, con la circ. 13/2018 è stato riconosciuto che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, qualora la fattura sia inviata con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, tale violazione risulta non punibile ex art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in quanto di natura meramente formale.
Sarebbe, comunque, opportuno chiarire il concetto di “minimo ritardo” in termini di tempo preciso senza lasciare possibilità di contestazione a tale definizione ed inoltre il ritardo nell'invio dovrebbe annoverarsi, anche "a regime", come violazione meramente formale e dunque non sanzionabile.
Fonte: Notiziario Eutekne – Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13
Sezione:   Autore : S.M.Perego