Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/12/2008 Bonus famiglie news S.M.Perego
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
03/09/2009 news
03/09/2009 Nuovo modello di adesione ai verbali di constatazione e inviti al contradditorio news S.M.Perego
05/08/2009 Scudo fiscale ter news S.M.Perego
04/08/2009 Comunicazione Unica CCIAA news S.M.Perego
30/07/2009 Proroga versamenti di agosto news S.M.Perego
17/07/2009 Rimborsi IRPEF news S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo   Data : 16/07/2018
Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo
Nella circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica non incidono sul termine di emissione delle fatture, che resta ancorato al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
Poiché la fattura elettronica si intende emessa al momento di trasmissione del documento al destinatario, al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, la fattura dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia, poiché il processo di trasmissione implica un'asincronia tra l'invio della fattura al SdI e il recapito al destinatario, è stato stabilito che la data di emissione coincide con la data riportata sul documento.
Inoltre, con la circ. 13/2018 è stato riconosciuto che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, qualora la fattura sia inviata con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, tale violazione risulta non punibile ex art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in quanto di natura meramente formale.
Sarebbe, comunque, opportuno chiarire il concetto di “minimo ritardo” in termini di tempo preciso senza lasciare possibilità di contestazione a tale definizione ed inoltre il ritardo nell'invio dovrebbe annoverarsi, anche "a regime", come violazione meramente formale e dunque non sanzionabile.
Fonte: Notiziario Eutekne – Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13
Sezione:   Autore : S.M.Perego