Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
02/01/2015 Addizionali comunali e regionali - Novità 2015 news S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
28/04/2015 Professionisti - Illegittimità della presunzione di acquisti news S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformità news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego

Records 571 to 580 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo   Data : 16/07/2018
Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo
Nella circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica non incidono sul termine di emissione delle fatture, che resta ancorato al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
Poiché la fattura elettronica si intende emessa al momento di trasmissione del documento al destinatario, al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, la fattura dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia, poiché il processo di trasmissione implica un'asincronia tra l'invio della fattura al SdI e il recapito al destinatario, è stato stabilito che la data di emissione coincide con la data riportata sul documento.
Inoltre, con la circ. 13/2018 è stato riconosciuto che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, qualora la fattura sia inviata con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, tale violazione risulta non punibile ex art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in quanto di natura meramente formale.
Sarebbe, comunque, opportuno chiarire il concetto di “minimo ritardo” in termini di tempo preciso senza lasciare possibilità di contestazione a tale definizione ed inoltre il ritardo nell'invio dovrebbe annoverarsi, anche "a regime", come violazione meramente formale e dunque non sanzionabile.
Fonte: Notiziario Eutekne – Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13
Sezione:   Autore : S.M.Perego