Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

Records 891 to 900 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo   Data : 16/07/2018
Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo
Nella circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica non incidono sul termine di emissione delle fatture, che resta ancorato al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
Poiché la fattura elettronica si intende emessa al momento di trasmissione del documento al destinatario, al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, la fattura dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia, poiché il processo di trasmissione implica un'asincronia tra l'invio della fattura al SdI e il recapito al destinatario, è stato stabilito che la data di emissione coincide con la data riportata sul documento.
Inoltre, con la circ. 13/2018 è stato riconosciuto che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, qualora la fattura sia inviata con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, tale violazione risulta non punibile ex art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in quanto di natura meramente formale.
Sarebbe, comunque, opportuno chiarire il concetto di “minimo ritardo” in termini di tempo preciso senza lasciare possibilità di contestazione a tale definizione ed inoltre il ritardo nell'invio dovrebbe annoverarsi, anche "a regime", come violazione meramente formale e dunque non sanzionabile.
Fonte: Notiziario Eutekne – Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13
Sezione:   Autore : S.M.Perego