Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti   Data : 17/07/2018
Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti
La sospensione feriale (dall'1 agosto al 31 agosto ex art. 1 della L. 742/69) opera per il pagamento degli importi intimati con accertamento esecutivo, siccome, ai sensi dell'art. 29 del DL 78/2010, il loro pagamento deve avvenire "entro il termine per il ricorso", nonchè per l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e la definizione al terzo delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97).
Di contro, la sospensione feriale non sussiste per le somme da pagare a seguito di cartella di pagamento, che deve avvenire "entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto" (art. 25 del DPR 602/73).
L'art. 7-quater co. 18 del DL 193/2016, mediante una norma retroattiva (C.T. Reg. Roma 7.6.2018 n. 3835/4/18), ha sancito che la sospensione di 90 giorni del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione si cumula con la sospensione feriale dei termini.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2018 - "L’accertamento esecutivo va in ferie ad agosto, ma non la cartella" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego