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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego

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Titolo: Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017   Data : 17/07/2018
Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017
Meglio tardi che mai. Con il comunicato stampa del 16.7.2018 n. 112, il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia in misura pari a 13,3 euro.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Per coloro che avessero già provveduto al pagamento entro la data del 2 luglio scorso occorre procedere con una dichiarazione integrativa, se già trasmessa, ed alla rideterminazione delle imposte dovute. Sulla differenza delle imposte (IRPEF, IRAP, Add. Comunali e regionali, INPS) è possibile usufruire della maggiorazione dello 0,4% e pagare entro il 20 agosto anziché ricorrere al ravvedimento operoso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2018 - "Cambiano le deduzioni forfetarie 2018 per gli autotrasportatori" – Redazione - Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 16.7.2018 n. 112
Sezione:   Autore : S.M.Perego