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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego

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Titolo: Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017   Data : 17/07/2018
Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017
Meglio tardi che mai. Con il comunicato stampa del 16.7.2018 n. 112, il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia in misura pari a 13,3 euro.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Per coloro che avessero già provveduto al pagamento entro la data del 2 luglio scorso occorre procedere con una dichiarazione integrativa, se già trasmessa, ed alla rideterminazione delle imposte dovute. Sulla differenza delle imposte (IRPEF, IRAP, Add. Comunali e regionali, INPS) è possibile usufruire della maggiorazione dello 0,4% e pagare entro il 20 agosto anziché ricorrere al ravvedimento operoso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2018 - "Cambiano le deduzioni forfetarie 2018 per gli autotrasportatori" – Redazione - Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 16.7.2018 n. 112
Sezione:   Autore : S.M.Perego