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09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

Records 371 to 380 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017   Data : 17/07/2018
Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017
Meglio tardi che mai. Con il comunicato stampa del 16.7.2018 n. 112, il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia in misura pari a 13,3 euro.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Per coloro che avessero già provveduto al pagamento entro la data del 2 luglio scorso occorre procedere con una dichiarazione integrativa, se già trasmessa, ed alla rideterminazione delle imposte dovute. Sulla differenza delle imposte (IRPEF, IRAP, Add. Comunali e regionali, INPS) è possibile usufruire della maggiorazione dello 0,4% e pagare entro il 20 agosto anziché ricorrere al ravvedimento operoso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2018 - "Cambiano le deduzioni forfetarie 2018 per gli autotrasportatori" – Redazione - Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 16.7.2018 n. 112
Sezione:   Autore : S.M.Perego