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20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego

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Titolo: Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017   Data : 17/07/2018
Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017
Meglio tardi che mai. Con il comunicato stampa del 16.7.2018 n. 112, il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia in misura pari a 13,3 euro.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Per coloro che avessero già provveduto al pagamento entro la data del 2 luglio scorso occorre procedere con una dichiarazione integrativa, se già trasmessa, ed alla rideterminazione delle imposte dovute. Sulla differenza delle imposte (IRPEF, IRAP, Add. Comunali e regionali, INPS) è possibile usufruire della maggiorazione dello 0,4% e pagare entro il 20 agosto anziché ricorrere al ravvedimento operoso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2018 - "Cambiano le deduzioni forfetarie 2018 per gli autotrasportatori" – Redazione - Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 16.7.2018 n. 112
Sezione:   Autore : S.M.Perego