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Data Titolo Sezione Autore
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017   Data : 17/07/2018
Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017
Meglio tardi che mai. Con il comunicato stampa del 16.7.2018 n. 112, il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia in misura pari a 13,3 euro.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Per coloro che avessero già provveduto al pagamento entro la data del 2 luglio scorso occorre procedere con una dichiarazione integrativa, se già trasmessa, ed alla rideterminazione delle imposte dovute. Sulla differenza delle imposte (IRPEF, IRAP, Add. Comunali e regionali, INPS) è possibile usufruire della maggiorazione dello 0,4% e pagare entro il 20 agosto anziché ricorrere al ravvedimento operoso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2018 - "Cambiano le deduzioni forfetarie 2018 per gli autotrasportatori" – Redazione - Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 16.7.2018 n. 112
Sezione:   Autore : S.M.Perego