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25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
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Titolo: La Cassazione limita i termini di accertamento   Data : 18/07/2018
La Cassazione limita i termini di accertamento
In caso di costi pluriennali, la rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria relativa ad esempio alla correttezza circa la capitalizzazione del bene o al valore iscritto in bilancio è possibile solo qualora non sia decorso in riferimento all'esercizio di sostenimento del costo il termine di decadenza del potere di accertamento, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali del costo medesimo (Cass. 24.4.2018 n. 9993).
Il disconoscimento delle quote di ammortamento, infatti, deve intendersi riferito all'anno in cui il costo del bene ammortizzato è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto in bilancio.
In caso contrario, verrebbe violato il principio sotteso alla sentenza Corte Cost. 280/2005, volto ad evitare che il contribuente sia esposto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati.
Sebbene la Cassazione faccia riferimento al reddito d'impresa, quanto affermato può essere applicato alle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, con riferimento, ad esempio, alle spese di ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico, all'acquisto di arredi e alle spese mediche rateizzate in più esercizi (così C.T. Prov. Reggio Emilia 15.5.2017 n. 128/2/17).
Fonte: Notiziario Eutekne - Cass. 24.4.2018 n. 9993
Sezione:   Autore : S.M.Perego