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19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: La Cassazione limita i termini di accertamento   Data : 18/07/2018
La Cassazione limita i termini di accertamento
In caso di costi pluriennali, la rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria relativa ad esempio alla correttezza circa la capitalizzazione del bene o al valore iscritto in bilancio è possibile solo qualora non sia decorso in riferimento all'esercizio di sostenimento del costo il termine di decadenza del potere di accertamento, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali del costo medesimo (Cass. 24.4.2018 n. 9993).
Il disconoscimento delle quote di ammortamento, infatti, deve intendersi riferito all'anno in cui il costo del bene ammortizzato è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto in bilancio.
In caso contrario, verrebbe violato il principio sotteso alla sentenza Corte Cost. 280/2005, volto ad evitare che il contribuente sia esposto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati.
Sebbene la Cassazione faccia riferimento al reddito d'impresa, quanto affermato può essere applicato alle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, con riferimento, ad esempio, alle spese di ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico, all'acquisto di arredi e alle spese mediche rateizzate in più esercizi (così C.T. Prov. Reggio Emilia 15.5.2017 n. 128/2/17).
Fonte: Notiziario Eutekne - Cass. 24.4.2018 n. 9993
Sezione:   Autore : S.M.Perego