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17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: La Cassazione limita i termini di accertamento   Data : 18/07/2018
La Cassazione limita i termini di accertamento
In caso di costi pluriennali, la rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria relativa ad esempio alla correttezza circa la capitalizzazione del bene o al valore iscritto in bilancio è possibile solo qualora non sia decorso in riferimento all'esercizio di sostenimento del costo il termine di decadenza del potere di accertamento, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali del costo medesimo (Cass. 24.4.2018 n. 9993).
Il disconoscimento delle quote di ammortamento, infatti, deve intendersi riferito all'anno in cui il costo del bene ammortizzato è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto in bilancio.
In caso contrario, verrebbe violato il principio sotteso alla sentenza Corte Cost. 280/2005, volto ad evitare che il contribuente sia esposto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati.
Sebbene la Cassazione faccia riferimento al reddito d'impresa, quanto affermato può essere applicato alle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, con riferimento, ad esempio, alle spese di ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico, all'acquisto di arredi e alle spese mediche rateizzate in più esercizi (così C.T. Prov. Reggio Emilia 15.5.2017 n. 128/2/17).
Fonte: Notiziario Eutekne - Cass. 24.4.2018 n. 9993
Sezione:   Autore : S.M.Perego