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24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: La Cassazione limita i termini di accertamento   Data : 18/07/2018
La Cassazione limita i termini di accertamento
In caso di costi pluriennali, la rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria relativa ad esempio alla correttezza circa la capitalizzazione del bene o al valore iscritto in bilancio è possibile solo qualora non sia decorso in riferimento all'esercizio di sostenimento del costo il termine di decadenza del potere di accertamento, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali del costo medesimo (Cass. 24.4.2018 n. 9993).
Il disconoscimento delle quote di ammortamento, infatti, deve intendersi riferito all'anno in cui il costo del bene ammortizzato è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto in bilancio.
In caso contrario, verrebbe violato il principio sotteso alla sentenza Corte Cost. 280/2005, volto ad evitare che il contribuente sia esposto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati.
Sebbene la Cassazione faccia riferimento al reddito d'impresa, quanto affermato può essere applicato alle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, con riferimento, ad esempio, alle spese di ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico, all'acquisto di arredi e alle spese mediche rateizzate in più esercizi (così C.T. Prov. Reggio Emilia 15.5.2017 n. 128/2/17).
Fonte: Notiziario Eutekne - Cass. 24.4.2018 n. 9993
Sezione:   Autore : S.M.Perego