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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori Al via le correttive nei termini   Data : 20/07/2018
Autotrasportatori Al via le correttive nei termini
Com’è consuetudine anche quest’anno gli importi relativi alle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune ed oltre il Comune in cui ha sede l’impresa hanno visto la luce oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il “Comunicato n. 112” del 16 luglio c.a., predisposto alle ore 20,20, il MEF le ha determinate nella misura di euro 38,00; tale importo viene ridotto al 35 per cento per i trasporti effettuati nel territorio comunale (13,30).
Per supplire alle mancanze dell’AdE occorre presentare una correttiva nei termini e pagare, per coloro che avessero già pagato, con una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute per differenza; maggiorazione prevista per coloro che avessero deciso di pagare le imposte entro il 20 agosto.
Purtroppo la cosa non finirà qui in quanto gli autotrasportatori si vedranno, negli anni successivi, notificare un avviso che trarrà origine dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. La discordanza tra il primo versamento a saldo ed il secondo a saldo per la differenza comporterà l'emissione dell'avviso automatizzato.
L’AdE comunicherà agli autotrasportatori che secondo i loro controlli la dichiarazione "Redditi PF 2018" presenta gli errori dovuti alla differenza di imposta versata entro il 20 agosto e sebbene maggiorata dello 0,4% richiederà la sanzione per tardivo versamento sul secondo importo considerandolo tardivo versamento.
Ma l’AdE non è altro che la mano esecutiva del MEF il quale ci ha abituato alle sue stravaganti ed inconsuete variazioni dell’ultimo momento. Il problema è che la mano non sa quello che fa, oppure che cosa pensa, la testa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego