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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori Al via le correttive nei termini   Data : 20/07/2018
Autotrasportatori Al via le correttive nei termini
Com’è consuetudine anche quest’anno gli importi relativi alle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune ed oltre il Comune in cui ha sede l’impresa hanno visto la luce oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il “Comunicato n. 112” del 16 luglio c.a., predisposto alle ore 20,20, il MEF le ha determinate nella misura di euro 38,00; tale importo viene ridotto al 35 per cento per i trasporti effettuati nel territorio comunale (13,30).
Per supplire alle mancanze dell’AdE occorre presentare una correttiva nei termini e pagare, per coloro che avessero già pagato, con una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute per differenza; maggiorazione prevista per coloro che avessero deciso di pagare le imposte entro il 20 agosto.
Purtroppo la cosa non finirà qui in quanto gli autotrasportatori si vedranno, negli anni successivi, notificare un avviso che trarrà origine dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. La discordanza tra il primo versamento a saldo ed il secondo a saldo per la differenza comporterà l'emissione dell'avviso automatizzato.
L’AdE comunicherà agli autotrasportatori che secondo i loro controlli la dichiarazione "Redditi PF 2018" presenta gli errori dovuti alla differenza di imposta versata entro il 20 agosto e sebbene maggiorata dello 0,4% richiederà la sanzione per tardivo versamento sul secondo importo considerandolo tardivo versamento.
Ma l’AdE non è altro che la mano esecutiva del MEF il quale ci ha abituato alle sue stravaganti ed inconsuete variazioni dell’ultimo momento. Il problema è che la mano non sa quello che fa, oppure che cosa pensa, la testa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego