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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori Al via le correttive nei termini   Data : 20/07/2018
Autotrasportatori Al via le correttive nei termini
Com’è consuetudine anche quest’anno gli importi relativi alle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune ed oltre il Comune in cui ha sede l’impresa hanno visto la luce oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il “Comunicato n. 112” del 16 luglio c.a., predisposto alle ore 20,20, il MEF le ha determinate nella misura di euro 38,00; tale importo viene ridotto al 35 per cento per i trasporti effettuati nel territorio comunale (13,30).
Per supplire alle mancanze dell’AdE occorre presentare una correttiva nei termini e pagare, per coloro che avessero già pagato, con una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute per differenza; maggiorazione prevista per coloro che avessero deciso di pagare le imposte entro il 20 agosto.
Purtroppo la cosa non finirà qui in quanto gli autotrasportatori si vedranno, negli anni successivi, notificare un avviso che trarrà origine dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. La discordanza tra il primo versamento a saldo ed il secondo a saldo per la differenza comporterà l'emissione dell'avviso automatizzato.
L’AdE comunicherà agli autotrasportatori che secondo i loro controlli la dichiarazione "Redditi PF 2018" presenta gli errori dovuti alla differenza di imposta versata entro il 20 agosto e sebbene maggiorata dello 0,4% richiederà la sanzione per tardivo versamento sul secondo importo considerandolo tardivo versamento.
Ma l’AdE non è altro che la mano esecutiva del MEF il quale ci ha abituato alle sue stravaganti ed inconsuete variazioni dell’ultimo momento. Il problema è che la mano non sa quello che fa, oppure che cosa pensa, la testa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego