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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori Al via le correttive nei termini   Data : 20/07/2018
Autotrasportatori Al via le correttive nei termini
Com’è consuetudine anche quest’anno gli importi relativi alle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune ed oltre il Comune in cui ha sede l’impresa hanno visto la luce oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il “Comunicato n. 112” del 16 luglio c.a., predisposto alle ore 20,20, il MEF le ha determinate nella misura di euro 38,00; tale importo viene ridotto al 35 per cento per i trasporti effettuati nel territorio comunale (13,30).
Per supplire alle mancanze dell’AdE occorre presentare una correttiva nei termini e pagare, per coloro che avessero già pagato, con una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute per differenza; maggiorazione prevista per coloro che avessero deciso di pagare le imposte entro il 20 agosto.
Purtroppo la cosa non finirà qui in quanto gli autotrasportatori si vedranno, negli anni successivi, notificare un avviso che trarrà origine dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. La discordanza tra il primo versamento a saldo ed il secondo a saldo per la differenza comporterà l'emissione dell'avviso automatizzato.
L’AdE comunicherà agli autotrasportatori che secondo i loro controlli la dichiarazione "Redditi PF 2018" presenta gli errori dovuti alla differenza di imposta versata entro il 20 agosto e sebbene maggiorata dello 0,4% richiederà la sanzione per tardivo versamento sul secondo importo considerandolo tardivo versamento.
Ma l’AdE non è altro che la mano esecutiva del MEF il quale ci ha abituato alle sue stravaganti ed inconsuete variazioni dell’ultimo momento. Il problema è che la mano non sa quello che fa, oppure che cosa pensa, la testa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego