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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori Al via le correttive nei termini   Data : 20/07/2018
Autotrasportatori Al via le correttive nei termini
Com’è consuetudine anche quest’anno gli importi relativi alle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune ed oltre il Comune in cui ha sede l’impresa hanno visto la luce oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il “Comunicato n. 112” del 16 luglio c.a., predisposto alle ore 20,20, il MEF le ha determinate nella misura di euro 38,00; tale importo viene ridotto al 35 per cento per i trasporti effettuati nel territorio comunale (13,30).
Per supplire alle mancanze dell’AdE occorre presentare una correttiva nei termini e pagare, per coloro che avessero già pagato, con una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute per differenza; maggiorazione prevista per coloro che avessero deciso di pagare le imposte entro il 20 agosto.
Purtroppo la cosa non finirà qui in quanto gli autotrasportatori si vedranno, negli anni successivi, notificare un avviso che trarrà origine dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. La discordanza tra il primo versamento a saldo ed il secondo a saldo per la differenza comporterà l'emissione dell'avviso automatizzato.
L’AdE comunicherà agli autotrasportatori che secondo i loro controlli la dichiarazione "Redditi PF 2018" presenta gli errori dovuti alla differenza di imposta versata entro il 20 agosto e sebbene maggiorata dello 0,4% richiederà la sanzione per tardivo versamento sul secondo importo considerandolo tardivo versamento.
Ma l’AdE non è altro che la mano esecutiva del MEF il quale ci ha abituato alle sue stravaganti ed inconsuete variazioni dell’ultimo momento. Il problema è che la mano non sa quello che fa, oppure che cosa pensa, la testa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego