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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione   Data : 20/07/2018
Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione
Oramai da tempo gli intermediari operano con delega dei propri clienti e la procedura di assegnazione della delega al “Cassetto fiscale” appare assai semplice. L’intermediario, accedendo come tale ad Entratel, nella gestione delle deleghe ha la possibilità di: inserire la richiesta di delega avanzatagli dal Cliente, attivare la delega, interrogare l’elenco delle deleghe a lui attribuite.
Così non è per la gestione delle fatture elettroniche, l’intermediario si trova completamente nel limbo e l’Agenzia delle Entrate neppure lo informa quando un cliente lo delega alla gestione delle sue fatture elettroniche.
All’interno del “Cassetto fiscale” di ogni contribuente è data la possibilità di delegare l’intermediario a tutti i servizi relativi alla c.d. gestione “Fatture Corrispettivi” ma l’intermediario, nonostante abbia ricevuto delle deleghe da parte dei suoi clienti non ne è assolutamente a conoscenza e pertanto non può operare in nome e per conto del proprio cliente.
Sarebbe assai semplice inserire, per l’intermediario, l’elenco delle deleghe ricevute, ma come sappiamo l’Agenzia si muove con la lentezza di una lumaca prima di rendere semplice la vita agli intermediari. Ne è l’esempio il recente e tardivo comunicato del MEF per le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori. Attendiamo fiduciosi la lumaca prima o poi arriva se non viene soppressa prima ma ciò non può avvenire con l’Agenzia delle Entrate in quanto non può essere soppressa ma solo sollecitata ad intervenire.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego