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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione   Data : 20/07/2018
Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione
Oramai da tempo gli intermediari operano con delega dei propri clienti e la procedura di assegnazione della delega al “Cassetto fiscale” appare assai semplice. L’intermediario, accedendo come tale ad Entratel, nella gestione delle deleghe ha la possibilità di: inserire la richiesta di delega avanzatagli dal Cliente, attivare la delega, interrogare l’elenco delle deleghe a lui attribuite.
Così non è per la gestione delle fatture elettroniche, l’intermediario si trova completamente nel limbo e l’Agenzia delle Entrate neppure lo informa quando un cliente lo delega alla gestione delle sue fatture elettroniche.
All’interno del “Cassetto fiscale” di ogni contribuente è data la possibilità di delegare l’intermediario a tutti i servizi relativi alla c.d. gestione “Fatture Corrispettivi” ma l’intermediario, nonostante abbia ricevuto delle deleghe da parte dei suoi clienti non ne è assolutamente a conoscenza e pertanto non può operare in nome e per conto del proprio cliente.
Sarebbe assai semplice inserire, per l’intermediario, l’elenco delle deleghe ricevute, ma come sappiamo l’Agenzia si muove con la lentezza di una lumaca prima di rendere semplice la vita agli intermediari. Ne è l’esempio il recente e tardivo comunicato del MEF per le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori. Attendiamo fiduciosi la lumaca prima o poi arriva se non viene soppressa prima ma ciò non può avvenire con l’Agenzia delle Entrate in quanto non può essere soppressa ma solo sollecitata ad intervenire.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego