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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione   Data : 20/07/2018
Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione
Oramai da tempo gli intermediari operano con delega dei propri clienti e la procedura di assegnazione della delega al “Cassetto fiscale” appare assai semplice. L’intermediario, accedendo come tale ad Entratel, nella gestione delle deleghe ha la possibilità di: inserire la richiesta di delega avanzatagli dal Cliente, attivare la delega, interrogare l’elenco delle deleghe a lui attribuite.
Così non è per la gestione delle fatture elettroniche, l’intermediario si trova completamente nel limbo e l’Agenzia delle Entrate neppure lo informa quando un cliente lo delega alla gestione delle sue fatture elettroniche.
All’interno del “Cassetto fiscale” di ogni contribuente è data la possibilità di delegare l’intermediario a tutti i servizi relativi alla c.d. gestione “Fatture Corrispettivi” ma l’intermediario, nonostante abbia ricevuto delle deleghe da parte dei suoi clienti non ne è assolutamente a conoscenza e pertanto non può operare in nome e per conto del proprio cliente.
Sarebbe assai semplice inserire, per l’intermediario, l’elenco delle deleghe ricevute, ma come sappiamo l’Agenzia si muove con la lentezza di una lumaca prima di rendere semplice la vita agli intermediari. Ne è l’esempio il recente e tardivo comunicato del MEF per le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori. Attendiamo fiduciosi la lumaca prima o poi arriva se non viene soppressa prima ma ciò non può avvenire con l’Agenzia delle Entrate in quanto non può essere soppressa ma solo sollecitata ad intervenire.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego