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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018   Data : 20/07/2018
Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018
Il contribuente che non ha, entro il 30.4.2018, trasmesso la dichiarazione IVA per il 2017 (modello IVA 2018) può ravvedersi entro i 90 giorni, ex 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, avendo quindi tempo sino al 30.7.2018 (il 29.7.2018 cade di domenica).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute; pertanto, la sanzione è compresa tra 250,00 euro e 2.000,00 euro. In sede di ravvedimento, si avrà una riduzione a 1/10 del minimo della sanzione e, pertanto, il contribuente verserà, tramite modello F24, 25,00 euro, indicando il codice tributo 8911 e l'anno in cui è stata commessa la violazione (2018).
Laddove si aggiunga un carente o tardivo versamento del tributo, il contribuente verserà altresì le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15%, ridotte per effetto del ravvedimento, relative al tardivo versamento (art. 13 del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2018 - "Omessa dichiarazione IVA ravvedibile sino al 30 luglio" - Nicotra
Sezione:   Autore : S.M.Perego