Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018   Data : 20/07/2018
Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018
Il contribuente che non ha, entro il 30.4.2018, trasmesso la dichiarazione IVA per il 2017 (modello IVA 2018) può ravvedersi entro i 90 giorni, ex 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, avendo quindi tempo sino al 30.7.2018 (il 29.7.2018 cade di domenica).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute; pertanto, la sanzione è compresa tra 250,00 euro e 2.000,00 euro. In sede di ravvedimento, si avrà una riduzione a 1/10 del minimo della sanzione e, pertanto, il contribuente verserà, tramite modello F24, 25,00 euro, indicando il codice tributo 8911 e l'anno in cui è stata commessa la violazione (2018).
Laddove si aggiunga un carente o tardivo versamento del tributo, il contribuente verserà altresì le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15%, ridotte per effetto del ravvedimento, relative al tardivo versamento (art. 13 del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2018 - "Omessa dichiarazione IVA ravvedibile sino al 30 luglio" - Nicotra
Sezione:   Autore : S.M.Perego