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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018   Data : 20/07/2018
Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018
Il contribuente che non ha, entro il 30.4.2018, trasmesso la dichiarazione IVA per il 2017 (modello IVA 2018) può ravvedersi entro i 90 giorni, ex 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, avendo quindi tempo sino al 30.7.2018 (il 29.7.2018 cade di domenica).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute; pertanto, la sanzione è compresa tra 250,00 euro e 2.000,00 euro. In sede di ravvedimento, si avrà una riduzione a 1/10 del minimo della sanzione e, pertanto, il contribuente verserà, tramite modello F24, 25,00 euro, indicando il codice tributo 8911 e l'anno in cui è stata commessa la violazione (2018).
Laddove si aggiunga un carente o tardivo versamento del tributo, il contribuente verserà altresì le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15%, ridotte per effetto del ravvedimento, relative al tardivo versamento (art. 13 del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2018 - "Omessa dichiarazione IVA ravvedibile sino al 30 luglio" - Nicotra
Sezione:   Autore : S.M.Perego