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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018   Data : 20/07/2018
Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018
Il contribuente che non ha, entro il 30.4.2018, trasmesso la dichiarazione IVA per il 2017 (modello IVA 2018) può ravvedersi entro i 90 giorni, ex 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, avendo quindi tempo sino al 30.7.2018 (il 29.7.2018 cade di domenica).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute; pertanto, la sanzione è compresa tra 250,00 euro e 2.000,00 euro. In sede di ravvedimento, si avrà una riduzione a 1/10 del minimo della sanzione e, pertanto, il contribuente verserà, tramite modello F24, 25,00 euro, indicando il codice tributo 8911 e l'anno in cui è stata commessa la violazione (2018).
Laddove si aggiunga un carente o tardivo versamento del tributo, il contribuente verserà altresì le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15%, ridotte per effetto del ravvedimento, relative al tardivo versamento (art. 13 del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2018 - "Omessa dichiarazione IVA ravvedibile sino al 30 luglio" - Nicotra
Sezione:   Autore : S.M.Perego