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03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
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10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego

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Titolo: Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018   Data : 20/07/2018
Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018
Il contribuente che non ha, entro il 30.4.2018, trasmesso la dichiarazione IVA per il 2017 (modello IVA 2018) può ravvedersi entro i 90 giorni, ex 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, avendo quindi tempo sino al 30.7.2018 (il 29.7.2018 cade di domenica).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute; pertanto, la sanzione è compresa tra 250,00 euro e 2.000,00 euro. In sede di ravvedimento, si avrà una riduzione a 1/10 del minimo della sanzione e, pertanto, il contribuente verserà, tramite modello F24, 25,00 euro, indicando il codice tributo 8911 e l'anno in cui è stata commessa la violazione (2018).
Laddove si aggiunga un carente o tardivo versamento del tributo, il contribuente verserà altresì le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15%, ridotte per effetto del ravvedimento, relative al tardivo versamento (art. 13 del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2018 - "Omessa dichiarazione IVA ravvedibile sino al 30 luglio" - Nicotra
Sezione:   Autore : S.M.Perego