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27/12/2016 Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
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Titolo: I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi   Data : 30/07/2018
I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi
Da un controllo formale della dichiarazione “Unico PF 2016”, l’ufficio territoriale di Parma ha recuperato al contribuente i contributi versati all’INPS con codice tributo P10.
Con questo codice vengono versati esclusivamente i contributi dovuti a seguito dell’iscrizione alla gestione separata da parte di coloro che non sono iscritti ad albi o ordini.
Nei motivi delle rettifiche che hanno determinato la richiesta di pagamento si legge che l’INPS ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che tali contributi sono da intendersi quali contributi integrativi.
Ora occorre verificare se effettivamente l’errata interpretazione sia da attribuire all’INPS oppure al funzionario dell’AdE che ha provveduto ad emettere il c.d. “avviso bonario” a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR.
Il professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi resta sempre l’unico responsabile del pagamento. L’esercizio della rivalsa ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente, inoltre concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e, di conseguenza, al calcolo dell’eventuale ritenuta d’acconto che verrà versata dal cliente.
Il contributo integrativo evidenziato in fattura dai professionisti con una propria Cassa di previdenza di categoria
Al di là di ogni considerazione possibile in merito all’operato del funzionario incaricato di svolgere il c.d. controllo formale della documentazione, permane lo stupore ed il rammarico determinato dal fatto che se la stessa Agenzia non vaglia attentamente il proprio operato è anche conseguenza delle numerose norme sulle quali si basa il sistema tributario italiano.
Ci si augura e si spera che con una semplice istanza di autotutela l’avviso bonario possa essere rettificato senza dover ricorrere contro l’avviso bonario (Cass. 28.72015 n. 15957, Cass. 28.11.2014 n. 25297, Cass. 11.5.2012, n. 7344; contra C.T.P. Milano 27.6.2017 n. 4378/16/17) e successivamente contro la cartella di pagamento.

 

Sezione:   Autore : S.M.Perego