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Titolo: I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi   Data : 30/07/2018
I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi
Da un controllo formale della dichiarazione “Unico PF 2016”, l’ufficio territoriale di Parma ha recuperato al contribuente i contributi versati all’INPS con codice tributo P10.
Con questo codice vengono versati esclusivamente i contributi dovuti a seguito dell’iscrizione alla gestione separata da parte di coloro che non sono iscritti ad albi o ordini.
Nei motivi delle rettifiche che hanno determinato la richiesta di pagamento si legge che l’INPS ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che tali contributi sono da intendersi quali contributi integrativi.
Ora occorre verificare se effettivamente l’errata interpretazione sia da attribuire all’INPS oppure al funzionario dell’AdE che ha provveduto ad emettere il c.d. “avviso bonario” a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR.
Il professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi resta sempre l’unico responsabile del pagamento. L’esercizio della rivalsa ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente, inoltre concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e, di conseguenza, al calcolo dell’eventuale ritenuta d’acconto che verrà versata dal cliente.
Il contributo integrativo evidenziato in fattura dai professionisti con una propria Cassa di previdenza di categoria
Al di là di ogni considerazione possibile in merito all’operato del funzionario incaricato di svolgere il c.d. controllo formale della documentazione, permane lo stupore ed il rammarico determinato dal fatto che se la stessa Agenzia non vaglia attentamente il proprio operato è anche conseguenza delle numerose norme sulle quali si basa il sistema tributario italiano.
Ci si augura e si spera che con una semplice istanza di autotutela l’avviso bonario possa essere rettificato senza dover ricorrere contro l’avviso bonario (Cass. 28.72015 n. 15957, Cass. 28.11.2014 n. 25297, Cass. 11.5.2012, n. 7344; contra C.T.P. Milano 27.6.2017 n. 4378/16/17) e successivamente contro la cartella di pagamento.

 

Sezione:   Autore : S.M.Perego