Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale   Data : 04/09/2018
Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale
Istanza di adesione - Mancata comparizione del contribuente alla data fissata - Sospensione del termine per il ricorso (Cass. 24.8.2017 n. 20362)
Solo la presentazione del ricorso, come peraltro sancisce l'art. 6 del DLgs. 218/97, è evento idoneo a interrompere la procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, come sancito dalla Cass. 24.8.2017 n. 20362, il verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di accertamento con adesione non comporta rinuncia all'istanza e, quindi, permane, quale effetto della stessa, la sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni (è irrilevante l'eventuale diversa prescrizione contenuta nel regolamento comunale, che ben può essere disapplicata dal giudice).
È corretta l'affermazione del giudice di merito, che "in relazione a fattispecie in cui il mancato perfezionamento dell'accordo è stato conseguente alla diserzione da parte della contribuente dell'invito a comparire, ha ritenuto che detto comportamento non potesse essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2018 - "La mancata comparizione non comporta rinuncia all’istanza di adesione" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego