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30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
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31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale   Data : 04/09/2018
Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale
Istanza di adesione - Mancata comparizione del contribuente alla data fissata - Sospensione del termine per il ricorso (Cass. 24.8.2017 n. 20362)
Solo la presentazione del ricorso, come peraltro sancisce l'art. 6 del DLgs. 218/97, è evento idoneo a interrompere la procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, come sancito dalla Cass. 24.8.2017 n. 20362, il verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di accertamento con adesione non comporta rinuncia all'istanza e, quindi, permane, quale effetto della stessa, la sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni (è irrilevante l'eventuale diversa prescrizione contenuta nel regolamento comunale, che ben può essere disapplicata dal giudice).
È corretta l'affermazione del giudice di merito, che "in relazione a fattispecie in cui il mancato perfezionamento dell'accordo è stato conseguente alla diserzione da parte della contribuente dell'invito a comparire, ha ritenuto che detto comportamento non potesse essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2018 - "La mancata comparizione non comporta rinuncia all’istanza di adesione" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego