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11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
17/11/2015 Sanzioni ridotte per l’omessa dichiarazione S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego

Records 181 to 190 of 2397
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Titolo: Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale   Data : 04/09/2018
Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale
Istanza di adesione - Mancata comparizione del contribuente alla data fissata - Sospensione del termine per il ricorso (Cass. 24.8.2017 n. 20362)
Solo la presentazione del ricorso, come peraltro sancisce l'art. 6 del DLgs. 218/97, è evento idoneo a interrompere la procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, come sancito dalla Cass. 24.8.2017 n. 20362, il verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di accertamento con adesione non comporta rinuncia all'istanza e, quindi, permane, quale effetto della stessa, la sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni (è irrilevante l'eventuale diversa prescrizione contenuta nel regolamento comunale, che ben può essere disapplicata dal giudice).
È corretta l'affermazione del giudice di merito, che "in relazione a fattispecie in cui il mancato perfezionamento dell'accordo è stato conseguente alla diserzione da parte della contribuente dell'invito a comparire, ha ritenuto che detto comportamento non potesse essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2018 - "La mancata comparizione non comporta rinuncia all’istanza di adesione" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego