Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale   Data : 04/09/2018
Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale
Istanza di adesione - Mancata comparizione del contribuente alla data fissata - Sospensione del termine per il ricorso (Cass. 24.8.2017 n. 20362)
Solo la presentazione del ricorso, come peraltro sancisce l'art. 6 del DLgs. 218/97, è evento idoneo a interrompere la procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, come sancito dalla Cass. 24.8.2017 n. 20362, il verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di accertamento con adesione non comporta rinuncia all'istanza e, quindi, permane, quale effetto della stessa, la sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni (è irrilevante l'eventuale diversa prescrizione contenuta nel regolamento comunale, che ben può essere disapplicata dal giudice).
È corretta l'affermazione del giudice di merito, che "in relazione a fattispecie in cui il mancato perfezionamento dell'accordo è stato conseguente alla diserzione da parte della contribuente dell'invito a comparire, ha ritenuto che detto comportamento non potesse essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2018 - "La mancata comparizione non comporta rinuncia all’istanza di adesione" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego