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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale   Data : 04/09/2018
Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale
Istanza di adesione - Mancata comparizione del contribuente alla data fissata - Sospensione del termine per il ricorso (Cass. 24.8.2017 n. 20362)
Solo la presentazione del ricorso, come peraltro sancisce l'art. 6 del DLgs. 218/97, è evento idoneo a interrompere la procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, come sancito dalla Cass. 24.8.2017 n. 20362, il verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di accertamento con adesione non comporta rinuncia all'istanza e, quindi, permane, quale effetto della stessa, la sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni (è irrilevante l'eventuale diversa prescrizione contenuta nel regolamento comunale, che ben può essere disapplicata dal giudice).
È corretta l'affermazione del giudice di merito, che "in relazione a fattispecie in cui il mancato perfezionamento dell'accordo è stato conseguente alla diserzione da parte della contribuente dell'invito a comparire, ha ritenuto che detto comportamento non potesse essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2018 - "La mancata comparizione non comporta rinuncia all’istanza di adesione" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego