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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
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Titolo: Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679   Data : 12/09/2018
Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679
Il DLgs. 101/2018, contenente le disposizioni ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), da un lato modifica il vigente Codice della privacy, dall'altro, per garantire una certa continuità con il quadro normativo precedente, fa salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni del Garante della privacy, oltre che i Codici deontologici vigenti.
Quanto alle autorizzazioni generali, il Garante della privacy, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. (quindi, entro il 18.12.2018), dovrà verificare la compatibilità con le disposizioni del Regolamento e con il DLgs. delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate relative a determinate situazioni di trattamento (fra l'altro, il trattamento funzionale all'adempimento di un obbligo legale). Nel far ciò, il Garante dovrà provvedere, eventualmente, al loro aggiornamento. Il provvedimento sarà adottato entro 60 giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.
Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili cesseranno di produrre effetti dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Alla data del 19.9.2018, invece, cessano di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali già precedentemente adottate (art. 21 del DLgs. 101/2018).
Inoltre l'art. 154-bis del Codice della privacy, introdotto dall'art. 14 co. 1 lett. d) del DLgs. 101/2018 ai fini dell'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in vigore dal prossimo 19.9.2018, prevede modalità semplificate di adempimento degli obblighi "privacy" per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE).
In particolare, secondo quanto disposto dal co. 4 della disposizione citata, viene rimessa al Garante della privacy, in considerazione delle esigenze di semplificazione per tali tipologie di imprese, la promozione, nell'ambito delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, di modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
Ciò deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e dello stesso Codice della privacy.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2018 - "Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2018 - "In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2018 - "Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego