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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Nessuna cartella per l’omesso versamento delle c.d. Società non operative S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
17/02/2017 Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016 S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679   Data : 12/09/2018
Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679
Il DLgs. 101/2018, contenente le disposizioni ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), da un lato modifica il vigente Codice della privacy, dall'altro, per garantire una certa continuità con il quadro normativo precedente, fa salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni del Garante della privacy, oltre che i Codici deontologici vigenti.
Quanto alle autorizzazioni generali, il Garante della privacy, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. (quindi, entro il 18.12.2018), dovrà verificare la compatibilità con le disposizioni del Regolamento e con il DLgs. delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate relative a determinate situazioni di trattamento (fra l'altro, il trattamento funzionale all'adempimento di un obbligo legale). Nel far ciò, il Garante dovrà provvedere, eventualmente, al loro aggiornamento. Il provvedimento sarà adottato entro 60 giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.
Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili cesseranno di produrre effetti dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Alla data del 19.9.2018, invece, cessano di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali già precedentemente adottate (art. 21 del DLgs. 101/2018).
Inoltre l'art. 154-bis del Codice della privacy, introdotto dall'art. 14 co. 1 lett. d) del DLgs. 101/2018 ai fini dell'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in vigore dal prossimo 19.9.2018, prevede modalità semplificate di adempimento degli obblighi "privacy" per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE).
In particolare, secondo quanto disposto dal co. 4 della disposizione citata, viene rimessa al Garante della privacy, in considerazione delle esigenze di semplificazione per tali tipologie di imprese, la promozione, nell'ambito delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, di modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
Ciò deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e dello stesso Codice della privacy.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2018 - "Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2018 - "In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2018 - "Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego