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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679   Data : 12/09/2018
Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679
Il DLgs. 101/2018, contenente le disposizioni ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), da un lato modifica il vigente Codice della privacy, dall'altro, per garantire una certa continuità con il quadro normativo precedente, fa salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni del Garante della privacy, oltre che i Codici deontologici vigenti.
Quanto alle autorizzazioni generali, il Garante della privacy, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. (quindi, entro il 18.12.2018), dovrà verificare la compatibilità con le disposizioni del Regolamento e con il DLgs. delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate relative a determinate situazioni di trattamento (fra l'altro, il trattamento funzionale all'adempimento di un obbligo legale). Nel far ciò, il Garante dovrà provvedere, eventualmente, al loro aggiornamento. Il provvedimento sarà adottato entro 60 giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.
Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili cesseranno di produrre effetti dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Alla data del 19.9.2018, invece, cessano di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali già precedentemente adottate (art. 21 del DLgs. 101/2018).
Inoltre l'art. 154-bis del Codice della privacy, introdotto dall'art. 14 co. 1 lett. d) del DLgs. 101/2018 ai fini dell'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in vigore dal prossimo 19.9.2018, prevede modalità semplificate di adempimento degli obblighi "privacy" per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE).
In particolare, secondo quanto disposto dal co. 4 della disposizione citata, viene rimessa al Garante della privacy, in considerazione delle esigenze di semplificazione per tali tipologie di imprese, la promozione, nell'ambito delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, di modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
Ciò deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e dello stesso Codice della privacy.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2018 - "Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2018 - "In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2018 - "Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego