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Data Titolo Sezione Autore
19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre č possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltŕ e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
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Titolo: Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679   Data : 12/09/2018
Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679
Il DLgs. 101/2018, contenente le disposizioni ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), da un lato modifica il vigente Codice della privacy, dall'altro, per garantire una certa continuità con il quadro normativo precedente, fa salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni del Garante della privacy, oltre che i Codici deontologici vigenti.
Quanto alle autorizzazioni generali, il Garante della privacy, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. (quindi, entro il 18.12.2018), dovrà verificare la compatibilità con le disposizioni del Regolamento e con il DLgs. delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate relative a determinate situazioni di trattamento (fra l'altro, il trattamento funzionale all'adempimento di un obbligo legale). Nel far ciò, il Garante dovrà provvedere, eventualmente, al loro aggiornamento. Il provvedimento sarà adottato entro 60 giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.
Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili cesseranno di produrre effetti dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Alla data del 19.9.2018, invece, cessano di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali già precedentemente adottate (art. 21 del DLgs. 101/2018).
Inoltre l'art. 154-bis del Codice della privacy, introdotto dall'art. 14 co. 1 lett. d) del DLgs. 101/2018 ai fini dell'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in vigore dal prossimo 19.9.2018, prevede modalità semplificate di adempimento degli obblighi "privacy" per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE).
In particolare, secondo quanto disposto dal co. 4 della disposizione citata, viene rimessa al Garante della privacy, in considerazione delle esigenze di semplificazione per tali tipologie di imprese, la promozione, nell'ambito delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, di modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
Ciò deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e dello stesso Codice della privacy.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2018 - "Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2018 - "In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2018 - "Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego