Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679   Data : 12/09/2018
Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679
Il DLgs. 101/2018, contenente le disposizioni ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), da un lato modifica il vigente Codice della privacy, dall'altro, per garantire una certa continuità con il quadro normativo precedente, fa salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni del Garante della privacy, oltre che i Codici deontologici vigenti.
Quanto alle autorizzazioni generali, il Garante della privacy, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. (quindi, entro il 18.12.2018), dovrà verificare la compatibilità con le disposizioni del Regolamento e con il DLgs. delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate relative a determinate situazioni di trattamento (fra l'altro, il trattamento funzionale all'adempimento di un obbligo legale). Nel far ciò, il Garante dovrà provvedere, eventualmente, al loro aggiornamento. Il provvedimento sarà adottato entro 60 giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.
Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili cesseranno di produrre effetti dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Alla data del 19.9.2018, invece, cessano di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali già precedentemente adottate (art. 21 del DLgs. 101/2018).
Inoltre l'art. 154-bis del Codice della privacy, introdotto dall'art. 14 co. 1 lett. d) del DLgs. 101/2018 ai fini dell'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in vigore dal prossimo 19.9.2018, prevede modalità semplificate di adempimento degli obblighi "privacy" per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE).
In particolare, secondo quanto disposto dal co. 4 della disposizione citata, viene rimessa al Garante della privacy, in considerazione delle esigenze di semplificazione per tali tipologie di imprese, la promozione, nell'ambito delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, di modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
Ciò deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e dello stesso Codice della privacy.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2018 - "Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2018 - "In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy" – Vitale - Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2018 - "Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego