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| Titolo: Marca da bollo su contratti elettronici MEPA |
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Data
: 17/09/2018 |
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Marca da bollo su contratti elettronici MEPA
Nella risposta ad un interpello di agosto, non ancora pubblicata nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato affermato che l'imposta di bollo è dovuta sulle transazioni del mercato elettronico (Mepa) effettuate con la Pubblica Amministrazione, in quanto il documento informatico di stipula, sottoscritto digitalmente dalla sola Pubblica Amministrazione, risulta assimilabile ad un contratto non concluso nella forma dello scambio di corrispondenza (ris. 96/2013).
Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, in questo contesto, non hanno solo una funzione di vigilanza sul regolare adempimento del fornitore, ma sono solidalmente responsabili per il pagamento del tributo (art. 22 del DPR 642/72), in quanto solo alle Amministrazioni dello Stato compete l'esenzione con obbligazione esclusiva a carico dei fornitori.
Non è chiaro, però, come debba essere assolto il tributo, atteso che viene esclusa l'applicabilità dell'art. 6 del DM 17.6.2014, limitata ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (libri, registri, fatture).
L'Agenzia precisa che la Pubblica Amministrazione potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale o indicando nel documento inviato il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico (ris. 89/2016) addirittura ponendo prioritariamente l'onere sulla stazione appaltante. Non viene fatto alcun riferimento alla possibilità d'impiego della marca da bollo digitale (servizio@bollo).
Fonte: Notiziario Eutekne
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Sezione: |
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Autore
: S.M.Perego |
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