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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Marca da bollo su contratti elettronici MEPA   Data : 17/09/2018
 
Marca da bollo su contratti elettronici MEPA
Nella risposta ad un interpello di agosto, non ancora pubblicata nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato affermato che l'imposta di bollo è dovuta sulle transazioni del mercato elettronico (Mepa) effettuate con la Pubblica Amministrazione, in quanto il documento informatico di stipula, sottoscritto digitalmente dalla sola Pubblica Amministrazione, risulta assimilabile ad un contratto non concluso nella forma dello scambio di corrispondenza (ris. 96/2013).
Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, in questo contesto, non hanno solo una funzione di vigilanza sul regolare adempimento del fornitore, ma sono solidalmente responsabili per il pagamento del tributo (art. 22 del DPR 642/72), in quanto solo alle Amministrazioni dello Stato compete l'esenzione con obbligazione esclusiva a carico dei fornitori.
Non è chiaro, però, come debba essere assolto il tributo, atteso che viene esclusa l'applicabilità dell'art. 6 del DM 17.6.2014, limitata ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (libri, registri, fatture).
L'Agenzia precisa che la Pubblica Amministrazione potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale o indicando nel documento inviato il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico (ris. 89/2016) addirittura ponendo prioritariamente l'onere sulla stazione appaltante. Non viene fatto alcun riferimento alla possibilità d'impiego della marca da bollo digitale (servizio@bollo).
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego