Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
23/03/2016 San Marino entra nel Modello di comunicazione polivalente S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Marca da bollo su contratti elettronici MEPA   Data : 17/09/2018
 
Marca da bollo su contratti elettronici MEPA
Nella risposta ad un interpello di agosto, non ancora pubblicata nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato affermato che l'imposta di bollo è dovuta sulle transazioni del mercato elettronico (Mepa) effettuate con la Pubblica Amministrazione, in quanto il documento informatico di stipula, sottoscritto digitalmente dalla sola Pubblica Amministrazione, risulta assimilabile ad un contratto non concluso nella forma dello scambio di corrispondenza (ris. 96/2013).
Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, in questo contesto, non hanno solo una funzione di vigilanza sul regolare adempimento del fornitore, ma sono solidalmente responsabili per il pagamento del tributo (art. 22 del DPR 642/72), in quanto solo alle Amministrazioni dello Stato compete l'esenzione con obbligazione esclusiva a carico dei fornitori.
Non è chiaro, però, come debba essere assolto il tributo, atteso che viene esclusa l'applicabilità dell'art. 6 del DM 17.6.2014, limitata ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (libri, registri, fatture).
L'Agenzia precisa che la Pubblica Amministrazione potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale o indicando nel documento inviato il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico (ris. 89/2016) addirittura ponendo prioritariamente l'onere sulla stazione appaltante. Non viene fatto alcun riferimento alla possibilità d'impiego della marca da bollo digitale (servizio@bollo).
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego