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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

Records 891 to 900 of 2397
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Titolo: Marca da bollo su contratti elettronici MEPA   Data : 17/09/2018
 
Marca da bollo su contratti elettronici MEPA
Nella risposta ad un interpello di agosto, non ancora pubblicata nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato affermato che l'imposta di bollo è dovuta sulle transazioni del mercato elettronico (Mepa) effettuate con la Pubblica Amministrazione, in quanto il documento informatico di stipula, sottoscritto digitalmente dalla sola Pubblica Amministrazione, risulta assimilabile ad un contratto non concluso nella forma dello scambio di corrispondenza (ris. 96/2013).
Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, in questo contesto, non hanno solo una funzione di vigilanza sul regolare adempimento del fornitore, ma sono solidalmente responsabili per il pagamento del tributo (art. 22 del DPR 642/72), in quanto solo alle Amministrazioni dello Stato compete l'esenzione con obbligazione esclusiva a carico dei fornitori.
Non è chiaro, però, come debba essere assolto il tributo, atteso che viene esclusa l'applicabilità dell'art. 6 del DM 17.6.2014, limitata ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (libri, registri, fatture).
L'Agenzia precisa che la Pubblica Amministrazione potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale o indicando nel documento inviato il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico (ris. 89/2016) addirittura ponendo prioritariamente l'onere sulla stazione appaltante. Non viene fatto alcun riferimento alla possibilità d'impiego della marca da bollo digitale (servizio@bollo).
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego