Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie   Data : 17/09/2018
 
 
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie
La guida dell'Agenzia delle Entrate settembre 2018, recante "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie", evidenzia le tipologie di spese sanitarie che possono beneficiare di agevolazioni fiscali.
In relazione alle spese mediche, infatti, sono previste diverse agevolazioni:
- possono essere deducibili dal reddito complessivo IRPEF le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR;
- può spettare la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR. In questo caso, la detrazione spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "La scelta di rateizzare la detrazione per le spese sanitarie è irrevocabile" – Zeni - Guida Agenzia Entrate settembre 2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego