Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie   Data : 17/09/2018
 
 
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie
La guida dell'Agenzia delle Entrate settembre 2018, recante "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie", evidenzia le tipologie di spese sanitarie che possono beneficiare di agevolazioni fiscali.
In relazione alle spese mediche, infatti, sono previste diverse agevolazioni:
- possono essere deducibili dal reddito complessivo IRPEF le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR;
- può spettare la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR. In questo caso, la detrazione spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "La scelta di rateizzare la detrazione per le spese sanitarie è irrevocabile" – Zeni - Guida Agenzia Entrate settembre 2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego