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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie   Data : 17/09/2018
 
 
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie
La guida dell'Agenzia delle Entrate settembre 2018, recante "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie", evidenzia le tipologie di spese sanitarie che possono beneficiare di agevolazioni fiscali.
In relazione alle spese mediche, infatti, sono previste diverse agevolazioni:
- possono essere deducibili dal reddito complessivo IRPEF le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR;
- può spettare la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR. In questo caso, la detrazione spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "La scelta di rateizzare la detrazione per le spese sanitarie è irrevocabile" – Zeni - Guida Agenzia Entrate settembre 2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego