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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie   Data : 17/09/2018
 
 
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie
La guida dell'Agenzia delle Entrate settembre 2018, recante "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie", evidenzia le tipologie di spese sanitarie che possono beneficiare di agevolazioni fiscali.
In relazione alle spese mediche, infatti, sono previste diverse agevolazioni:
- possono essere deducibili dal reddito complessivo IRPEF le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR;
- può spettare la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR. In questo caso, la detrazione spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "La scelta di rateizzare la detrazione per le spese sanitarie è irrevocabile" – Zeni - Guida Agenzia Entrate settembre 2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego